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La cultura dei lumi, diede alla politica una dimensione ideale, per la prima volta al di fuori del pensiero religioso. Senza l’illuminismo gli europei non avrebbero mai preso coscienza di quello che stavano facendo con la tratta negriera, non si sarebbero mai posti alcun problema sui diritti dell’uomo, non avrebbero inventato la democrazia, non avrebbero mai immaginato la di rovesciare le gerarchie della sovranità, fondandola sul popolo e non sulla legittimità divina. Paolo Viola – storico

Dispotismo illuminato

Il dispotismo illuminato è una forma di governo in cui il sovrano si avvale del proprio potere per operare riforme volte a promuovere il bene e la felicità del suo popolo. Il sovrano illuminato si avvale dei consigli di uno dei philosophes, che, con le idee illuministe, lo aiuta a “illuminare” il suo operato. Le riforme del dispotismo illuminato sono quindi calate dall’alto.

Non stupisca il fatto che improvvisamente i sovrani europei si preoccupassero di migliorare le condizioni di vita dei propri sudditi. Quello che li mosse fu il desiderio di riaffermare la propria autorità, di riportare il potere nelle loro mani e ridurre parte dei privilegi di cui godevano nobiltà e clero.

Per attuare tali riforme i sovrani illuminati avevano bisogno di reperire nuove risorse economiche e di creare nuove strutture con cui esercitare il proprio potere.

Non volendo aumentare la pressione fiscale sul terzo stato, divenne necessario incidere sui privilegi che l’Antico Regime concedeva ai due ceti privilegiati. Questo fu ovviamente causa tensioni tra i gruppi sociali che beneficiavano di tali privilegi tanto che non in tutti i paesi europei i sovrani riuscirono ad attuare tali riforme.

Per realizzare le riforme i sovrani illuminati ebbero bisogno di operare su doversi fronti.

  • Razionalizzare il sistema fiscale
    • Riduzione di immunità e esenzioni
    • Accertamento dei redditi attraverso l’organizzazione di catasti
    • Organizzazione di efficiente sistema di riscossioni
  • Riorganizzare il sistema giudiziario

Riorganizzazione sistema fiscale

La chiesa e i vari enti ecclesiastici erano titolari di ingenti patrimoni sui quali godevano di immunità reale, su cui cioè non pagavano le tasse per privilegi conseguiti. Sono quindi refrattari all’istituzione di imposte sui loro patrimoni. In questo periodo si sviluppa una corrente di pensiero chiamata giurisdizionalismo che vuole affermare l’autorità della giurisdizione laica su quella ecclesiastica. Questa corrente di pensiero, nell’assolutismo illuminato, diventa un atteggiamento politico che porterà alla revoca di immunità e privilegi di cui gli enti religiosi avevano fino allora beneficiato.

Il catasto

Il catasto è un complesso di documenti (atti, registri, elementi grafici, disegni) che descrivono tutti i beni immobili (terreni e fabbricati) situati in un determinato territorio allo scopo di ripartire il carico fiscale. Nell’antichità il catasto era costituito da descrizioni generiche, senza alcuna uniformità. Sebbene sia stato pensato per perseguire obiettivi generali, l’importanza del catasto era apprezzata, fin dal Medioevo, soprattutto ai fini fiscali.

Nel XVIII secolo si rese necessario un lavoro di perfezionamento e rifacimento del sistema catastale per la necessità di abbandonare criteri di tassazione esclusivamente personali, che determinavano particolarismi e privilegi, e approntare una tassazione ancorata alle caratteristiche oggettive dei beni immobili. La formazione del catasto è quindi collegata all’imposizione delle tasse in base alla ricchezza fondiaria.

Riorganizzazione della giustizia

Il sistema giuridico nell’antico regime era arbitrario e inumano. Ma era anche estremamente caotico perché caratterizzato da una selva di tribunali e di giurisdizioni particolari. Si rendeva necessaria quindi una riforma sulla giustizia che desse al cittadino la certezza del diritto. Ed è proprio l’ambito del diritto quello in cui il riformismo del Settecento diede i migliori risultati.

Dobbiamo però qui ricordare che il concetto di uguaglianza giuridica è ancora molto lontano dalla sensibilità dell’epoca e anche dalle possibilità dei sovrani stessi. Portare a fondo le riforme avrebbe significato rivoluzionare completamente la società. È importante però notare che le riforme che alcuni sovrani sono riusciti a realizzare sono state passi importanti nella direzione della realizzazione dello stato di diritto in cui oggi viviamo.

Riformismo asburgico

L’impero asburgico fu retto nel XVIII secolo da due sovrani illuminati: Maria Teresa d’Austria che governò ila paese per quarant’anni, dal 1740 al 1780, e suo figlio Giuseppe II che resse l’impero tra il 1780 e il 1790. Cinquant’anni di governo coerente portarono gli Asburgo a realizzare importanti riforme.

Riorganizzazione sistema fiscale

Grazie all’introduzione del catasto viene introdotta una imposta fondiaria alla nobiltà. Tramite il catasto, viene fatto il censimento di tutte le proprietà fondiarie.

La rilevazione, fatta con estrema precisione, determinava con accuratezza le caratteristiche di ogni proprietà e permetteva di fissare l’imponibile fiscale con precisione.

L’imposta veniva stabilita in base alle caratteristiche del fondo e rimaneva invariata indipendentemente dalla produzione che ne veniva realizzata. Questo si rivelò essere un buon incentivo allo sviluppo economico in quanto l’imposta rimaneva uguale; era quindi premiato l’aumento di produttività.

Viene inoltre centralizzato il prelievo fiscale e viene affidato a funzionari che dipendevano direttamente dal sovrano.

Riduzione dei privilegi

I sovrani asburgici perseguono una politica che mira al controllo dello stato sulla chiesa e applicano il giurisdizionalismo con l’intento di ridurre i privilegi del clero.

Gli Asburgo sopprimono 700 conventi e sciolgono la compagnia del Gesù ritenuta troppo influente e troppo legata al papato.

Introduzione istruzione popolare

Con i proventi della vendita dei beni del clero organizzò l’istruzione pubblica, impose l’obbligo scolastico, tolse la scuola al monopolio religioso con l’avvio di scuole periferiche popolari. Con la fine del Settecento in tutto il territorio asburgico era in vigore un sistema di istruzione capillare che permise l’alfabetizzazione di tutta la popolazione. Inoltre fonda il Theresianum, una scuola superiore e pone sotto il suo controllo l’Università di Vienna.

Emanazione Nuovo codice penale

La presenza di un nuovo codice penale garantisce pene uguali per tutti. Inoltre viene abolita la tortura e la pena di morte può essere inflitta solo dal sovrano.

Diritti dei cittadini                         

Viene abolita la servitù della gleba, anche se non si riuscì ad abolire le corvée. Le corvée erano serie di prestazioni personali, giornate di lavoro, dovute dai vassalli al signore nel diritto feudale.

Riformismo prussiano

In Prussia l’opera di riforma venne attuata dall’imperatore Federico II tra il 1740 e il 1786.

«È dunque la giustizia, si sarebbe detto, che deve rappresentare lo scopo principale di un sovrano, è dunque il bene dei popoli che governa che egli deve anteporre a qualsiasi altro interesse.
A cosa portano allora tutte quelle idee di interesse, di grandezza, di ambizione e di despotismo?
Possiamo concludere che il sovrano, ben lungi dall’essere il padrone assoluto dei popoli che sono sotto il suo dominio, per quel che lo concerne non ne è che il primo servitore.»
(Federico II, Anti-Machiavel, Capitolo I)

Nel 1739 l’imperatore Federico II scrisse l’Anti-Machiavel, un’opera nella quale contestava il cosiddetto machiavellismo in politica in difesa del diritto naturale, della pace e di una politica umana retta e giusta. L’opera fu positivamente recensita da Voltaire.
«La storia dovrebbe eternare solo il nome dei principi buoni e far cadere nell’oblio quello dei malvagi, con la loro indolenza, i loro delitti e le loro ingiustizie

Grazie alla vicinanza di Voltaire, che risiedette alla corte prussiana, Federico II operò alcune riforme importanti:

  • favorì colonizzazione di nuove terre,
  • diede impulso a commerci e manifatture,
  • organizzò un sistema di istruzione pubblico e nel 1763 sancì l’obbligo scolastico,
  • favorì la diffusione della cultura e, oltre a Voltaire, invitò altri illuministi a Berlino,
  • teorizzò e praticò la tolleranza religiosa,
  • riformò il sistema giudiziario e rese più umana la giustizia.

Nel suo vasto programma di riforme non mise mai in discussione i privilegi della nobiltà e dell’esercito, non abolì la servitù della gleba, ma regolamentò le corvée e venne proibita la vendita di servi.

Riformismo russo

La sovrana Caterina II, zarina di tutte le Russie, coltivò idee illuministe. Ma l’arretratezza del sistema sociale russo e la forza dell’aristocrazia, non le permisero di realizzare le riforme desiderate. Realizzò riforme parziali nel campo della giustizia introducendo nuove garanzie per gli imputati, ma non riuscì ad imporsi ai nobili perché aveva bisogno di suo appoggio dopo la rivolta contadina del 1773-74.

Riformismo francese

Fallì.

Riformismo inglese

L’Inghilterra era un paese all’avanguardia. Governato da una monarchia costituzionale, vede nel corso del Settecento aumentare l’importanza del parlamento a scapito del potere del sovrano.

Inoltre ricordiamo che la società inglese è una delle società più tolleranti perché garantisce maggiore libertà individuali e la libertà religiosa.

Situazione in Italia

La penisola italiana è arretrata e frammentata. Nei diversi regni la realtà è molto diversa. Le riforme asburgiche arrivano solo in Lombardia dove si attua una politica giurisdizionalistica, che riduce l’influenza della chiesa sulla società lombarda. Viene abolito il tribunale dell’inquisizione, il diritto di asilo e il foro ecclesiastico. Viene affermata la tolleranza religiosa con la concessione diritto di lavoro agli ebrei. Anche in Lombardia, come ovviamente in Trentino terra asburgica, si realizza il catasto teresiano. Si pensi che in Trentino il catasto teresiano viene sostituito completamente solo in tempi recenti.

La modernizzazione dello stato lombardo favorì la formazione di un ceto di funzionari borghesi, anche se accentramento e autoritarismo crearono insoddisfazione nel patriziato e nella borghesia milanese. Si assiste a un acceso dibattito ad opera degli illuministi italiani Verri e Beccaria.

Viene fondata l’Accademia dei pugni, che si riuniva in casa di Pietro Verri. L’accademia deve il curioso nome proprio all’animosità delle discussioni che vi si svolgevano; metaforicamente venivano descritte “come se si facesse a pugni” e l’animosità era l’espressione di contrasti di tipo ideologico metodologico, politico religioso e sociologico. Il fine delle loro discussioni era quello di trovare un sistema politico pacifico per sostituire quello del violento dispotismo.

In seno all’accademia fu fondata la rivista Il Caffè nel 1764, il giornale che dava voce alle nuove idee illuministe.

Riforme in Toscana

Sull’onda del successo dell’opera do Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, il Granducato di Toscana fu il primo ad abolire la pena di morte il 30 novembre 1786.

Inoltre venne liberalizzato il commercio interno libero da imposizioni fiscali.

Riforme nel resto d’Italia

Nei ducati di Parma e di Modena vengono ridotti i privilegi ecclesiastici, viene riformato codice penale e viene abolita la tortura.

Nello Stato pontificio, a Genova, a Venezia, i poteri contrali forti impediscono opere di rinnovamento, anche se le idee illuministe accendono un dibattito vivace. Il Sud Italia è arretrato e il sistema sociale è anacronistico e il governo è incapace di riforme. Nel 1764 in cui ci fu una terribile carestia, ci furono 40 mila vittime solo nella città di Napoli e 200 mila nelle province circostanti. Nonostante anche a Napoli ci fosse grande vivacità intellettuale, il dibattito non riesce a tradursi in un pensiero politico. Infatti lo stato riduce solo in parte il potere della chiesa, non intacca il potere dei baroni, non realizza il catasto come nel Nord e il sistema fiscale ricorre sempre alle imposte sui consumi, colpendo così la massa e non i ceti abbienti.

Definizioni

Fisiocrazia: Teoria economico-sociale del sec. XVIII che, in opposizione al mercantilismo, attribuiva ai beni e ai prodotti della terra un’importanza più grande che a quelli del commercio e dell’industria.

L’economia politica è la scienza sociale che si occupa dei metodi con cui l’uomo usa razionalmente poche risorse per soddisfare molte esigenze.

Mercantilismo: Dottrina economica (corrispondente alla prassi seguita dalle grandi monarchie assolute del Settecento) fondata sul principio che la ricchezza di un paese si identifica con la quantità di moneta posseduta (oro e argento), e quindi sostenitrice di una politica protezionistica da parte dello stato nei confronti delle importazioni e incentivante nei confronti delle esportazioni.

Documenti

Le riforme dell’assolutismo illuminato

I rapporti fra stato e chiesa

Alla fine del 1765 il governo austriaco istituì in Lombardia un nuovo organo denominato Giunta economale e chiamato a volte anche Giunta per le materie ecclesiastiche e miste. Essa aveva il compito di promuovere le riforme in materia ecclesiastica e regolamentare i rapporti fra stato e chiesa e, due anni dopo, fu dotata anche di poteri analoghi a quelli di un tribunale. Nel 1768 il primo ministro austriaco Anton Kaunitz inviò a Karl Firmian, plenipotenziario imperiale a Milano, alcune istruzioni (destinate a restare segrete) sulle competenze della Giunta e sui criteri che dovevano regolare i confini fra il potere temporale e quello spirituale.

La Giunta Economale, stabilita per invigilare con imparzialità e parità di attenzione all’indennità dei legittimi diritti del clero nulla meno che a quella della suprema potestà del principato, non perderà mai di vista in tutte le contingenze de’ casi compresi nella di lei incombenza, e dovrà essere eziandio regola assoluta e costante di tutte le sue operazioni:
Che tutto quello, che non è d’istituzione divina di privativa competenza del sacerdozio, è oggetto della suprema potestà legislativa ed esecutrice del principato.
Che d’istituzione divina non può dirsi che quello che da Gesù Cristo medesimo è stato attribuito ai suoi apostoli.
Che a questi dal divino nostro redentore non si sono attribuite che le sole incombenze spirituali, della predicazione dell’Evangelo, della dottrina cristiana, del culto divino, della amministrazione dei sagramenti, e della disciplina interna degli ecclesiastici.
Che, ciò stante, a questi oggetti soli si riducono le incombenze e l’autorità del clero.

Che ogni altra autorità, qualunque sia, è restata privativamente appoggiata alla suprema potestà civile, siccome lo era dalla prima origine delle società e dei principati per tutti i secoli, che hanno preceduto il successivo stabilimento della nostra santa religione.
Che al di là dei capi sopraccennati non v’è prerogativa, non v’è ingerenza veruna degli ecclesiastici nel temporale, che possa richiamarsi come legittima, se non deriva dal consenso o dalla volontaria concessione de’ principi.
Che qualunque cosa dal principe conceduta o stabilita, che da esso a bene placito avrebbe potuto non concedersi o non stabilirsi, è mutabile ed eziandio affatto revocabile al pari di ogni altra legge o concessione del legislatore, il quale non solamente può, ma anzi deve appropriare ai tempi ed alle circostanze le sue leggi, le sue concessioni, e tutti i stabilimenti fatti o da farsi.
Che sono nell’istesso caso tutte le disposizioni de’ concili e de’ canoni, non risguardanti oggetti puramente spirituali […]. E finalmente, che non è neanche arbitraria ed indipendente affatto l’autorità del sacerdozio risguardo al dogma ed alla disciplina; poiché troppo importa al principe che conforme all’Evangelo si mantenga il dogma, ed alle circostanze del bene pubblico la disciplina degli ecclesiastici ed il culto divino, perché possa egli abbandonare a chi che sia di arbitrare senza il suo concorso sopra oggetti di tanta conseguenza.

Secondo quanto emerge dal testo proposto, quali prerogative sono di competenza dello stato e quali invece riguardano la sfera del clero? (max 8 righe)

Sulla libertà di culto

Nel 1781 l’imperatore Giuseppe II emanò il documento noto come “patente di tolleranza” con il quale veniva concessa ai cristiani non cattolici la libertà di praticare in privato il loro culto religioso. La patente aveva immediata applicazione in tutti gli stati soggetti alla diretta sovranità asburgica, compresi il Belgio e la Lombardia. Essa fu accolta con una forte ostilità dal papato e dai cattolici conservatori, mentre ebbe il pieno consenso degli illuministi e di quella parte del mondo cattolico conquistato alle idee di riforma religiosa.

Persuasa S.M. da una parte del danno, che cagiona la coazione delle coscienze, e dall’altra del grande profitto, che risulta per la religione e per lo Stato da una vera tolleranza cristiana, ha graziosamente stabilito e prescritto a chi appartiene le seguenti regole direttrici per la puntuale ed inalterabile loro osservanza:
I. Sarà permesso agli acattolici, cioè alli consorti delle confessioni augustana ed elvetica, come pure a’ Greci non uniti alla Chiesa Romana ne’ luoghi ove essi si trovino in sufficiente numero, ed ove in proporzione delle loro facoltà sarà praticabile, l’esercizio privato della loro religione da per tutto, e senza abbadare se in passato tale culto vi sia stato mai praticato o no.
II. Con questo esercizio privato di religione non s’intende accordato a’ Protestanti e non uniti di aver campane, e campanili, alle loro chiese o agli oratori, né di farvi tale forma d’ingresso che dia loro l’apparenza di chiesa; potranno però del resto fabbricarli ove loro piacerà, e dovranno avere una piena libertà nell’esercizio del culto della loro religione, tanto nel recinto di tali chiese o oratori che fuora de’ medesimi, e presso gli ammalati, ovunque questi si trovino […].
V. Non saranno essi mai astretti ad altra formula di giuramento, se non a quella che è conforme ai princìpi della loro religione, né obbligati ad intervenire alle processioni o funzioni della religione dominante, quando essi medesimi non volessero assistervi.
VI. Nelle elezioni e concessioni d’impieghi non vi sarà alcun riguardo alla diversità della religione, ma come nello stato militare è praticato con tanto frutto, e senza il minimo inconveniente, si prenderà unicamente in considerazione l’onoratezza, l’abilità e la cristiana e morale condotta de’ concorrenti.

M. Rosa, Politica e religione nel ’700 europeo, Sansoni, Firenze 1974, pp. 108-110.

Quali limitazioni furono mantenute per i praticanti dei culti non cattolici? (max 6 righe)

L’istituzione del libero commercio dei grani in Toscana

Fra i primi provvedimenti adottati da Pietro Leopoldo d’Asburgo-Lorena, dopo il suo insediamento a Firenze, vi fu, nel 1767, quello che introduceva la piena libertà nel commercio dei cereali all’interno del granducato di Toscana. Il commercio con altri paesi, consentito nel 1767 solo a determinate condizioni, divenne anch’esso libero dal 1775.

Essendoci noto quanto siano pregiudiciali e gravose al pubblico le tasse e privative imposte sopra la fabbricazione e vendita del pane e volendo provvedere al sollievo dei nostri amatissimi sudditi, ci siamo determinati a concedere diverse facilità e esenzioni non solo sopra la fabbricazione, vendita e trasporto del pane, ma ancora sopra la vendita, trasporto e commercio dei grani, biade e farine che desideriamo con tutti gli espedienti possibili di favorire e di animare a benefizio della coltivazione dei nostri stati […].
XVII. Per incoraggiare sempre più l’agricoltura e il commercio dei grani e biade vogliamo che nell’interiore dei nostri stati sia libero a tutti il comprare e vendere questi generi, derogando a tutte le leggi proibitive dell’incetta e permettendo che possa farsi in questa materia ogni lecita contrattazione; siccome che i detti grani e biade possano in qualunque luogo conservarsi in fosse o magazzini per tutto quel tempo che quelli che hanno la disposizione di tali generi stimeranno di loro interesse […].
XVIII. Permettiamo altresì che i grani, biade e loro farine possano trasportarsi liberamente da un territorio all’altro del nostro granducato […].
XIX. E per maggiore facilità di detti trasporti abolischiamo qualsiasi gabella, tanto regia che comunicativa, o di sortita o di introduzione da un territorio all’altro e di transito sopra i detti grani, biade e loro farine, eccettuando le solite gabelle dove sono stabilite alle porte delle città.
XX. Abolischiamo similmente ogni gabella di sortita dai nostri stati d’ogni genere di grani, biade e farine nei tempi che sarà permessa la loro estrazione […].
XXI. Abolischiamo in oltre ogni gabella d’introduzione di grani, biade forestiere, ogni qual volta il grano del paese passi il prezzo di lire 15 il sacco, a dichiarazione del magistrato sopraintendente all’annona […]. Ma quando i prezzi del grano del paese saranno sotto il detto limite di lire 15 vogliamo che i grani e biade forestiere tanto per la parte di terra che di mare sieno sottoposti alle gabelle d’introduzione e paghino i grani trenta soldi il sacco, e le biade 20 soldi il sacco, col qual pagamento potranno inoltrarsi per tutto lo stato […].
XXII. L’estrazione dei grani e biade e loro farine dai nostri stati sarà permessa tanto per terra che per mare, sino a tanto che il prezzo del grano non arriverà […] a lire 14 il sacco.

Legislazione toscana raccolta e annotata da Lorenzo Cantini, Stamperia Albizziana, Firenze 1807, vol. XXIX, pp. 46 e 55.

Quali misure sono previste dalla legge sui grani per incoraggiare il commercio, tutelando però gli interessi dei produttori locali? (max 6 righe)

La legge sul diritto penale

Pietro Leopoldo occupò il trono di Firenze nel 1765 e subito tenne conto del dibattito sul diritto penale suscitato dal trattato di Cesare Beccaria sospendendo le pene di morte, la tortura e le pene «immoderate». Ciò fu fatto in vista della più organica riforma del diritto penale che giunse a compimento con l’emanazione della legge del 30 novembre 1786. Di questa riportiamo il preambolo e alcuni articoli, in particolare quello che illustra le finalità della pena.

Fino al nostro avvenimento al trono di Toscana riguardammo come uno dei nostri principali doveri l’esame e riforma della legislazione criminale, ed avendola ben presto riconosciuta troppo severa, e derivata da massime stabilite nei tempi meno felici dell’Impero Romano, o nelle turbolenze dell’anarchia dei bassi tempi, e specialmente non adatta al dolce e mansueto carattere della nazione, procurammo provvisionalmente temperarne il rigore con istruzioni ed ordini ai nostri tribunali, e con particolari editti con i quali vennero abolite le pene di morte, la tortura, e le pene immoderate e non proporzionate alle trasgressioni ed alle contravvenzioni alle leggi fiscali finché non ci fossimo posti in grado, mediante un serio e maturo esame, e col soccorso dell’esperimento di tali nuove disposizioni di riformare intieramente la detta legislazione. Con la più grande soddisfazione del nostro paterno cuore abbiamo finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pene, congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le ree azioni, e mediante la celere spedizione dei processi, e la prontezza e sicurezza della pena dei veri delinquenti, invece di accrescere il numero dei delitti ha considerevolmente diminuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, e quindi siamo venuti nella determinazione di non più lungamente differire la riforma della legislazione criminale con la quale, abolita per massima costante la pena di morte, come non necessaria per il fine propostosi dalla società nella punizione dei rei, eliminato affatto l’uso della tortura, la confiscazione dei beni dei delinquenti come tendente per la massima parte al danno delle loro innocenti famiglie che non hanno complicità nel delitto, e sbandita dalla legislazione la moltiplicazione dei delitti impropriamente detti di lesa maestà, con raffinamento di crudeltà inventate in tempi perversi, e fissando le pene proporzionate ai delitti, ma inevitabili nei rispettivi casi, ci siamo determinati a ordinare con la pienezza della nostra suprema autorità quanto appresso […].
XXIX. Incarichiamo i giudici e gli attuarii criminali ad usare tutta l’attenzione e premura per la sollecita ultimazione dei processi, e massimamente dei carcerati, preferendo la spedizione dei medesimi a qualunque altro affare che avessero avanti di loro, con l’avvertenza sempre presente, oltre quella di esaminare subito il reo venuto che sia nelle forze, che la carcere la quale soffrono i rei mentre pende il processo, non è che per semplice loro custodia onde esige che ne venga ad essi alleggerito l’incomodo, non solo con la minor durata possibile, ma ancora per ogni altro mezzo compatibile con lo stato di rei, nel quale si trovano […].

XXXIII. Conferiamo colla nostra sovrana autorità e con speciale determinazione l’abolizione della tortura […].
L. In tutte le cause criminali dovrà deputarsi un difensore all’imputato povero o miserabile in quei luoghi dove non sia stabilmente destinato l’avvocato dei poveri rei, e quando lo stesso imputato manchi del suo particolar difensore; ed al detto difensore si dovrà comunicare la copia degli atti, e darglisi comodo di conferire col medesimo imputato ancorché sia carcerato, onde possa rilevare i lumi per la di lui difesa […].
LI. Abbiamo veduto con orrore con quanta facilità nella passata legislazione era decretata la pena di morte per delitti ancor non gravi, ed avendo considerato che l’oggetto della pena deve essere la soddisfazione al privato ed al pubblico danno, la correzione del reo, figlio anche esso della società e dello Stato, della cui emenda non può mai disperarsi, la sicurezza, nei rei dei più gravi ed atroci delitti, che non restino in libertà di commetterne altri, e finalmente il pubblico esempio che il governo nella punizione dei delitti, e nel servire agli oggetti ai quali questa unicamente è diretta, è tenuto sempre a valersi dei mezzi più efficaci col minor male possibile al reo, che tale efficacia, e moderazione insieme si ottiene più che con la pena di morte, con la pena dei lavori pubblici, i quali servono di un esempio continuato, e non di un momentaneo terrore che spesso degenera in compassione, e tolgono la possibilità di commettere nuovi delitti, e con la possibile speranza di veder tornare alla società un cittadino utile e corretto; avendo altresì considerato che una ben diversa legislazione potesse più convenire alla maggior dolcezza, e docilità di costumi del presente secolo, e specialmente nel popolo toscano, siamo venuti nella determinazione di abolire come abbiamo abolito con la presente legge per sempre la pena di morte contro qualunque reo, sia presente, sia contumace, ed ancorché confesso e convinto di qualsivoglia delitto dichiarato capitale dalle leggi fin qui promulgate, le quali tutte vogliamo in questa parte cessate ed abolite […].

Riforma della legislazione criminale toscana, in appendice a C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, a c. di F. Venturi, Einaudi, Torino 1994, pp. 258, 266-267 e 273-274.

Con quali motivazioni, nel Codice leopoldino, alla pena di morte viene preferita la condanna ai lavori forzati? (max 5 righe)

I princìpi del diritto penale: prontezza e certezza della pena

Il codice di Pietro Leopoldo costituì un momento importante nella discussione che in quegli anni si stava svolgendo in tutta Europa sulla riforma del diritto penale e che aveva ruotato in gran parte attorno all’opera di Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene. In quest’opera la condanna della tortura e della pena di morte costituivano un aspetto, sia pur fondamentale, di una nuova concezione della pena: la sua legittimità non stava nella vendetta esercitata sul delinquente, ma nella sua capacità di prevenire il reato.

Prontezza della pena
Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, essa sarà tanto più giusta e tanto più utile. Dico più giusta, perché risparmia al reo gl’inutili e fieri tormenti dell’incertezza, che crescono col vigore dell’immaginazione, e col sentimento della propria debolezza; più giusta, perché la privazione della libertà essendo una pena, essa non può precedere la sentenza, se non quanto la necessità lo chiede. La carcere è dunque la semplice custodia di un cittadino, finché sia giudicato reo; e questa custodia, essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile, e dev’essere meno dura che si possa. Il minor tempo dev’esser misurato e dalla necessaria durazione del processo, e dall’anzianità di chi prima ha un diritto di esser giudicato. La strettezza della carcere non può essere che la necessaria, o per impedire la fuga, o per non occultare le prove de’ delitti. Il processo medesimo dev’essere finito nel più breve tempo possibile. Qual più crudele contrasto, che l’indolenza di un giudice e le angosce d’un reo? i comodi e i piaceri di un insensibile magistrato da una parte, e dall’altra le lagrime, lo squallore di un prigioniero? In generale il peso della pena e la conseguenza di un delitto dev’essere la più efficace per gli altri, e la meno dura che sia possibile per chi la soffre; perché non si può chiamare legittima società quella, dove non sia principio infallibile, che gli uomini si siano voluti assoggettare ai minori mali possibili.
Ho detto che la prontezza delle pene è più utile, perché quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è più forte e più durevole nell’animo umano l’associazione di queste due idee, delitto e pena; talché insensibilmente si considerano, una come cagione, e l’altra come effetto necessario immancabile […].

Certezza delle pene – Grazie
Uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma la infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che, per essere un’utile virtù, dev’essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza della impunità; perché i mali anche minimi, quando sono certi, spaventano sempre gli animi umani, e la speranza, dono celeste che sovente ci tien luogo di tutto, ne allontana sempre l’idea dei maggiori, massimamente quando l’impunità, che l’avarizia e la debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza. […]
A misura che le pene divengono più dolci, la clemenza ed il perdono diventano meno necessari. Felice la nazione nella quale sarebbero funesti! La clemenza dunque, quella virtù che è stata talvolta per un sovrano il supplemento di tutti i doveri del trono, dovrebbe essere esclusa in una perfetta legislazione, dove le pene fossero dolci, ed il metodo di giudicare regolare e spedito. Questa verità sembrerà dura a chi vive nel disordine del sistema criminale, dove il perdono e le grazie sono necessarie in proporzione dell’assurdità delle leggi, e dell’atrocità delle condanne. […] Ma si consideri che la clemenza è la virtù del legislatore, e non dell’esecutor delle leggi; che deve risplendere nel codice, non già nei giudizii particolari; che il far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti, o che la pena non n’è la necessaria conseguenza, è un fomentare la lusinga dell’impunità, è un far credere che potendosi perdonare, le condanne non perdonate sian piuttosto violenze della forza, che emanazioni della giustizia. Che dirassi poi, quando il principe dona le grazie, cioè la pubblica sicurezza ad un particolare, e che con un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto d’impunità? Siano dunque inesorabili le leggi, inesorabili gli esecutori di esse nei casi particolari; ma sia dolce, indulgente, umano il legislatore.

C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, a c. di F. Venturi, Einaudi, Torino 1994, pp. 47-48, 59-60 e 102-103.

Quali sono i limiti principali che Beccaria attribuisce ai sistemi giudiziari del suo tempo, secondo quanto emerge dal testo proposto? (max 6 righe)

Esercitazioni

Dopo aver riletto attentamente il documento 4 e il documento 5, mettili a confronto indicando in un breve testo quali delle tesi sostenute da Beccaria nella sua opera Dei delitti e delle pene vengono accolte nel testo della legge sul diritto penale promulgata da Pietro Leopoldo. (max 20 righe)

Immagina di dover intervistare Cesare Beccaria all’indomani della pubblicazione del suo libro Dei delitti e delle pene. Dall’intervista devono emergere con chiarezza sia le sue posizioni teoriche sull’argomento, sia le motivazioni di ordine pratico che l’hanno portato a formulare le soluzioni da lui proposte. Ricorda che le tue domande devono essere pertinenti e adeguate al contesto storico. Il numero massimo di domande è sei e il testo prodotto non deve superare le 60 righe (circa due pagine).